Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative artt. 3, 94-97 Trattato CE

La realizzazione di un mercato unico (v.) comunitario ha comportato la necessità di porre in essere strumenti volti a rimuovere gli ostacoli legati alle differenti legislazioni nazionali che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
In base all’intensità dell’armonizzazione che si vuole raggiungere, sono previsti due metodi:
totale, se le regolamentazioni nazionali devono obbligatoriamente conformarsi alle disposizioni comunitarie;
opzionale, se gli Stati membri possono lasciare sussistere disposizioni nazionali che non si conformano alle disposizioni comunitarie. Queste disposizioni, però, non possono usufruire dei benefici del regime comunitario.
Secondo quanto stabilito dall’art. 94 del Trattato CE, il Consiglio stabilisce direttive (v.) per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative: in tal modo gli Stati membri, in virtù sia del carattere vincolante di questo strumento giuridico che del più generico obbligo di cooperazione sancito dall’art. 10 del Trattato CE (v. Principio di leale cooperazione), sono obbligati a prendere le misure necessarie per conformare le loro legislazioni alle prescrizioni della direttiva.
Accanto a questa norma di carattere generale, il Trattato CE prevede una serie di disposizioni di natura settoriale disciplinanti l’armonizzazione e il coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di politica agricola (v. PAC), di libera circolazione dei lavoratori (v.), di diritto di stabilimento (v.), di trasporti (v. Politica dei trasporti), di concorrenza (v. Politica della concorrenza), di fiscalità indiretta.
È prevista, però, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali in deroga alle misure di armonizzazione legislativa adottate dalle preposte istituzioni comunitarie solo per “esigenze importanti” enunciate dall’art. 30 del Trattato CE: moralità pubblica, ordine pubblico (v.), pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico ed archeologico nazionale, della proprietà industriale e commerciale (v.). A queste vanno ad aggiungersi la protezione dell’ambiente (v. >Politica dell’ambiente) e dell’ambiente di lavoro.
Queste deroghe sono in ogni caso disposizioni di carattere provvisorio e, in quanto clausole di salvaguardia (v.), sono sottoposte al controllo della Commissione, che può decidere anche di prolungarne il periodo di applicazione.
La procedura prevista per il ravvicinamento delle legislazioni non si discosta dalla generale ripartizione di poteri consacrata dal trattato: alla Commissione, in quanto organo tecnico a competenza generale, spetta l’iniziativa legislativa (v.) dopo aver effettuato uno studio comparativo sulle differenti legislazioni da armonizzare; al Consiglio, la cui valutazione è di ordine politico e non più tecnico, spetta la decisione finale; il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo devono essere consultati per qualunque direttiva da emanare in tale ambito.
La disciplina comunitaria contempla, agli artt. 96 e 97, il caso in cui differenze esistenti tra le regole nazionali falsano le condizioni di concorrenza del mercato comune. La procedura prevista per eliminare le distorsioni di concorrenza è molto semplificata:
— durante una prima fase di consultazione, la Commissione e gli Stati membri interessati cercano di eliminare la distorsione in questione, senza avanzare ulteriormente nella procedura;
— qualora non venga raggiunto un accordo che elimini la distorsione, il Consiglio su proposta della Commissione, senza consultare il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale, stabilisce le direttive necessarie, deliberando a maggioranza qualificata.
Le disposizioni relative al ravvicinamento legislativo sono completate da una procedura volta alla prevenzione delle distorsioni dovute alla futura attività normativa degli Stati membri. La procedura è basata su un sistema di consultazioni: quando l’adozione di una regola nazionale rischia di provocare distorsioni alla concorrenza (v. Politica della concorrenza), lo Stato membro interessato ha l’obbligo di consultare la Commissione; quest’ultima, investita della questione, consulta tutti gli altri Stati membri per poi procedere all’emanazione di raccomandazioni (v.) a tutti gli Stati interessati al pericolo di distorsione.